Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di attuare il diritto di asilo, cosi come previsto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, «ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge».
      A tutt'oggi, fatta eccezione per talune norme introdotte con la legge 30 luglio 2002, n. 189, che regola l'immigrazione nel nostro Paese, manca nel nostro ordinamento una legislazione organica sul diritto d'asilo prevista dal citato articolo 10, terzo comma, della Costituzione.
      La legge 24 luglio 1954, n. 722, di esecuzione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo statuto dei rifugiati, ha introdotto nell'ordinamento italiano le prime norme in materia di attuazione del diritto di asilo.
      Nel 1990 con la «legge Martelli» (cioè con il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), in considerazione dei profondi cambiamenti avvenuti nella parte orientale del continente europeo e della sostanziale trasformazione dell'Italia da Paese di transito di esuli a nazione ove gli stessi possono stabilire permanentemente la loro dimora, si è pervenuti a una ridefinizione dell'istituto dell'asilo per adeguarlo alle nuove circostanze di carattere interno e internazionale. Tuttavia, le modalità con cui queste ultime norme furono introdotte - compendiate in un unico articolo di un decreto-legge - non permisero di realizzare

 

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una completa disciplina dell'istituto. L'esperienza finora acquisita ha rivelato l'inadeguatezza dello stesso concetto tradizionale di asilo di fronte a fenomeni di grave emergenza che si possono verificare in Paesi confinanti con il nostro Paese, come nel caso della ex Jugoslavia, ovvero in Paesi più lontani, che per la particolare gravità degli eventi, hanno determinato la necessità di apprestare misure umanitarie.
      Il testo presentato, che delinea una disciplina organica in materia volta a colmare una grave lacuna, ripropone quasi integralmente il testo approvato alla Camera dei deputati, nella XIII legislatura, il 7 marzo 2001 (atto Senato n. 203-544-2425-B) e da me ripresentato nella XIV legislatura (atto Camera n. 3883).
      Tale proposta di legge, insieme a quelle presentate da altri colleghi deputati, non ha visto purtroppo la luce, nonostante si fosse pervenuti ad un testo unificato approvato dalla Commissione Affari costituzionali e giunto all'esame dell'Aula. Si trattava di un testo complessivamente soddisfacente che tentava di creare una disciplina di equilibrio fra due valori, quello della sicurezza che ogni stato democratico deve garantire ai propri cittadini, con quello dell'accoglienza e del rispetto dei principi internazionali. Tuttavia, il testo unificato presentava alcuni punti critici, suscettibili di miglioramenti inerenti la certezza delle procedure e delle garanzie, evidenziati peraltro dallo stesso relaotre e rilevati in sede di parere della Commissione Giustizia. L'iter del provvedimento si è arrestato in Assemblea.
      Non abbiamo, pertanto, ancora una legge organica sul diritto d'asilo nel nostro Paese, nonostante la protezione umanitaria e il diritto d'asilo costituiscano un diritto costituzionalmente protetto.
      Nell'elaborazione della proposta di legge sono state tenute presenti le proposte di iniziativa parlamentare presentate nelle precedenti legislature dal Consiglio italiano per i rifugiati. Sono state, altresì, recepite talune indicazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e le Raccomandazioni presentate da Amnesty International, dal Consorzio italiano di solidarietà e dall'associazione Medici senza frontiere.
      L'iniziativa si propone di conferire una disciplina organica all'istituto dell'asilo che, sviluppandosi secondo i principi dettati dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, assicuri la protezione della persona in aderenza agli obblighi derivanti dalle convenzioni e dagli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.
      In particolare, non si è mancato di considerare gli obblighi di carattere internazionale che vincolano l'Italia a svolgere una politica in questo ambito in armonia con quelle proprie dei Paesi dell'Unione europea.
      Le principali innovazioni contenute nel provvedimento sono inoltre ispirate a obiettivi di razionalizzazione e di miglioramento del livello di efficienza delle strutture anche mediante opportuni interventi di semplificazione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.
      La proposta di legge si articola in quattro capi. L'articolo 1, contenuto nel capo I, reca una disposizione di carattere generale, con la quale sono riconosciuti, oltre al diritto di asilo, il principio della protezione umanitaria in conformità alle norme costituzionali e delle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce e che vincolano il nostro Paese.
      Il capo II disciplina: il diritto di asilo, individuandone i titolari (articolo 2); la costituzione della Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo e la sua articolazione in sezioni, rimettendo ad apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento (articolo 3); il procedimento per la presentazione della domanda di asilo che l'interessato può produrre sia al posto di frontiera che in questura, fruendo dell'assistenza dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o di un'organizzazione non governativa di protezione dei diritti civili e dei diritti umani fondamentali.
 

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      Il capo III contiene le disposizioni relative alle misure di assistenza e di integrazione dei titolari del diritto di asilo e dei richiedenti lo status di rifugiato finalizzate alla piena realizzazione dei diritti della persona e delle sue capacità lavorative (articolo 14).
      L'interessato ha infatti diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi previsti per il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri; può effettuare i propri studi in Italia ovvero veder riconosciuti i titoli di studio o professionali acquisiti in patria; può svolgere attività lavorativa ed ottenere lo stesso trattamento del cittadino italiano in materia di previdenza ed assistenza sociali nonché sanitaria.
      Per favorire l'integrazione del rifugiato e della sua famiglia sono previste misure di immediata assistenza, in caso di bisogno, per il primo periodo di permanenza nel nostro Paese, nonché la predisposizione di piani di accoglienza concernenti, in particolare, le iniziative dirette a favorire l'integrazione lavorativa dei rifugiati. Questi ultimi sono inoltre equiparati ai profughi italiani per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di alloggi di edilizia economica e popolare.
      Il capo IV, infine, contiene disposizioni transitorie per la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e norme di carattere tecnico-finanziario.
      L'auspicio è che il Parlamento voglia esaminare e dare corpo finalmente a quella riserva di legge in materia di diritto d'asilo prevista dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione.
      Si tratta di un provvedimento molto atteso dalle organizzazioni umanitarie anche in considerazione degli scenari di guerra e delle richieste di risposta in aumento al nostro Paese, in particolare da parte di chi proviene da terre disperate come di recente dal Sudan.
      Per tali considerazioni l'approvazione della presente proposta di legge trova più che mai la sua attualità e urgenza.
 

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